Pensioni

Pensione di vecchiaia: le età anagrafiche richieste

Con pensione di vecchiaia si intende quel trattamento pensionistico che scatta al raggiungimento di determinate età anagrafiche in presenza di una contribuzione di regola non inferiore a 20 anni (20 anni contributi pensione minima). E’ un argomento che si lega a doppio filo alla pensione sociale.

In virtù della riforma Fornero, ancora oggi croce per molti lavoratori e pensionati, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia si sono inaspriti: sono stati infatti fissati a 66 anni per gli uomini (dipendenti ed autonomi) e per le lavoratrici del pubblico impiego.

Le lavoratrici del privato tremano

 

Cattive notizie anche per le lavoratrici del settore privato. Lo scopo della riforma è quello di arrivare a un pareggio dell’età pensionabile tra uomini e donne entro il 2018. Di positivo c’è che le finestre mobili non sono più in vigore e quindi la pensione dal 2012, pertanto, può essere conseguita il primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti.

Anni contributi

La Pensione di Vecchiaia nel sistema Retributivo o Misto prevede che i lavoratori con contribuzione al 31 dicembre 1995 che quindi al 31 Dicembre 2011 rientrano nel sistema retributivo o misto possono accedere alla prestazione di vecchiaia una volta raggiunti i 66 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2014. Stesso discorso per le lavoratrici del settore pubblico. Invece le lavoratrici dipendenti del settore privato devono rispondere a requisiti di 63 anni e 9 mesi dal 1° gennaio 2014. Alle lavoratrici del settore autonomo sono richiesti invece 64 anni e 9 mesi (dal 1° gennaio 2014).

Scatta la parificazione

Dal 1° gennaio 2018 ci sarà la parificazione per tutti con soglia di 66 anni e 7 mesi di età.

Oltre al requisito anagrafico i lavoratori devono raggiungere anche i 20 anni minimi di contribuzione.

Pensioni lavoro

I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono andare in pensione al perfezionamento degli stessi requisiti anagrafici previsti per i lavoratori nel sistema retributivo o misto. Ma per avere diritto alla pensione di vecchiaia serve anche avere un importo della pensione superiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.

Staffetta generazionale

Nell’ambito del ricambio generazionale, finalizzato alla creazione di nuovi posti di lavoro che alo stesso tempo consentono ai lavoratori di andare in pensione, è possibile un accordo fra lavoratore dipendente e impresa per un part-time, al massimo al 50%, nell’ambito di contratti di solidarietà espansiva.

Lavoro pensionabile

Nella fattispecie, se si raggiunge un accordo sindacale, per ogni part-time di un lavoratore anziano viene assunto un giovane. Coloro i quali accettano questo passaggio di testimone nel mondo del lavoro, una vera e propria staffetta generazionale, prendono un anticipo sulla pensione corrispondente alla quota di stipendio cui rinuncia. L’azienda continua a pagare la contribuzione piena, cosa che consente di non subire futuri tagli sulla pensione.

A quanti anni si può andare in pensione?

Il prossimo anno, il 2017, sarà l’ultimo valido per alcune differenze valide tra lavoratori e lavoratrici. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del pubblico e del privato, vale ancora la legge secondo cui gli autonomi e le donne del settore pubblico possono accedere alla pensione con 66 anni e 7 mesi. Per quel che riguarda invece le lavoratrici dipendenti del privato varrà la soglia di 65 anni e 7 mesi. Infine per le autonome vale il vincolo di 66 anni e 1 mese. Dal prossimo anno, il 2018, scatta il vincolo per cui uomini e donne potranno andare in pensione di vecchiaia con 66 e sette mesi di età.

La pensione di vecchiaia è una prestazione economica destinata ai lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative. E’ valida anche per gli iscritti alla Gestione separata.

I vincoli di eleggibilità sono:

  • aver raggiunto l’età stabilita dalla legge;
  • aver perfezionato l’anzianità contributiva e assicurativa richiesta.

E’ un tipo di previdenza riservata ai soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. A partire dal 1° gennaio 2012, i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 hanno diritto ad andare in pensione di vecchiaia ma solo se possono vantare un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Questa anzianità contributiva deve essere costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.
Esiste però anche il vincolo del Requisito anagrafico. I requisiti anagrafici sono:

a) lavoratrici dipendenti assicurate al FPLD dell’AGO, nonché assicurate al Fondo FS e al Fondo quiescenza Poste

 

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 62 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 62 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 63 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019 66 anni e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

 

b) lavoratrici autonome e gestione separata:

 

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 63 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 63 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 64 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 66 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019 66 anni e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

 

c) lavoratori dipendenti iscritti all’AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici iscritte alle casse ex Inpdap:

 

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019 66 anni e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

 

d) lavoratori autonomi e gestione separata:

 

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019 66 anni e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

Gli altri soggetti ad aver diritto a questa forma previdenziale sono coloro i quali hanno un primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, hanno diritto a questo tipo di trattamento nel caso in cui abbiano un requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico di cui al precedente punto 1),  se l’importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (c.d. importo soglia);

Altro requisito fondamentale è che abbiano 70 anni di età e con 5 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria, da riscatto) – con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo – a prescindere dall’importo della pensione.

Va tenuto in considerazione anche l’elemento relativo all’adeguamento alla speranza di vita. per effetto di esso, il requisito anagrafico dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, è di 70 anni e 3 mesi e dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018  è di 70 anni e 7 mesi. Dal 2019 lo stesso requisito potrebbe aumentare ulteriormente, proprio in virtù di un ulteriore adeguamento alla speranza di vita.