Pensioni

Trasformazione pensione invalidità in pensione vecchiaia: prestazione sarà calcolata solo sugli anni effettivamente versati

Coloro i quali rientrano nella categoria dei lavoratori del settore privato, che siano autonomi o dipendenti, la legge prevede che sia l’assegno ordinario di invalidità sia la pensione di inabilità diventino assegno di pensione di vecchiaia una volta raggiunti i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge Fornero.

Una legge importante perchè in seguito al passaggio il lavoratore non rischia più la revoca della pensione per il venir meno del requisito sanitario legato alle suddette prestazioni.

L’assegno ordinario di invalidità, raggiunta l’età stabilità per il diritto a pensione di vecchiaia, nel caso in cui ci siano i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti, diventa pensione di vecchiaia.

La trasformazione si verifica in automatico, dunque non è necessario che il lavoratore presenti alcuna domanda. Sarà compito dell’istituto previdenziale, quando scatta l’età pensionabile da parte del titolare di assegno di invalidità, a verificare l’esistenza anche del requisito contributivo. Qualora tutto sia a posto, scatta la trasformazione dell’assegno.

I periodi di godimento dell’assegno durante i quali il lavoratore non è stato impiegato sono utili per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia ma non incidono sul calcolo dell’importo dell’assegno.

La prestazione sarà calcolata solo sugli anni effettivamente versati, senza tenere conto di quelli “fittizi”. L’assegno dunque non aumenta nonostante ci sia per il lavoratore la certezza che l’importo della pensione non potrà essere inferiore infatti a quello dell’assegno di invalidità percepito al compimento dell’età per la trasformazione.

Discorso simile per la pensione di inabilità. Diversamente però dall’assegno ordinario di invalidità, la trasformazione in prestazione di vecchiaia non avviene d’ufficio. Quindi il lavoratore dovrà fare domanda all’ente previdenziale che in caso di verifica dei requisiti di età e contributivi, istituirà l’assegno e il suo versamento. Diversamente dall’assegno di invalidità, per calcolare il requisito contributivo per la pensione, in ipotesi di trasformazione, non si calcolano come contributi figurativi i periodi di godimento della pensione di inabilità.

Importante ricordare che la trasformazione può avvenire unicamente per l’erogazione delle prestazioni di vecchiaia. Ciò significa che non è ammessa per ottenere la pensione anticipata, per la quale è necessario raggiungere i 66 anni e 7 mesi di età (65 anni e 7 mesi le donne dipendenti e 66 anni e 1 mese le autonome).