Opzione donna: riduzione assegno, proroga e requisiti
Inizia a delinearsi il quadro pensione per quel che riguarda le lavoratrici che scelgono di aderire al regime sperimentale donna. Secondo le stime per loro l’assegno sarà più basso di circa un terzo rispetto a quel che sarebbe stato con il sistema misto. Se da un lato la Legge di stabilità 2016 ha offerto alle donne la possibilità di andare in pensione prima, dall’altro le costringe a percepire un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo che abbassa la quota percepita. Per accedere a questo sistema i requisiti sono sempre quelli fissati dalla legge 243/04 distinti per le donne che lavorano come dipendenti e per le autonome. Nel primo caso parliamo di 57 anni, nel secondo di 58 anni. A questa soglia bisogna aggiungere, dal 1° gennaio 2013, il primo aumento di tre mesi dovuto alla speranza di vita. Per entrambi i casi è invariato il requisito dell’anzianità contributiva pari a 35 anni.
Le ultime notizie sulle pensioni dicono che tra le condizioni di accesso alla opzione donna rimane il possesso dei suddetti requisiti entro e non oltre il 31 dicembre 2015. Tradotto in pratica, vuole dire che le lavoratrici dipendenti devono aver raggiunto i requisiti prescritti (57 anni e 3 mesi e 35 anni di contributi) entro il 31 Dicembre 2015 (58 anni e 3 mesi le autonome).
Chi accede a questa forma di pensione usufruisce del regime della finestra secondo cui l’assegno non viene erogato il mese successivo alla maturazione dei requisiti ma dopo un periodo pari a 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.
Chi decide di accedere all’opzione donna accetta una decurtazione sull’assegno, che secondo i primi calcoli si attesta tra il 25-30% in meno rispetto a quanto si otterrebbe, a parità di condizioni, con il sistema misto. Ma bisogna valutare caso per caso dal momento che la decurtazione cambia a seconda dell’età della lavoratrice e dalle caratteristiche di carriera, retribuzione ed anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime.
L’assegno sarà inferiore in proporzione alla minore l’età anagrafica di accesso alla pensione. Il tutto dipende dal fatto che le regole del sistema contributivo prevedono che l’importo dell’assegno sia legato ai coefficienti di trasformazione. Si tratta di parametri che traducono in pensione il montante contributivo. Questi sono legati all’età anagrafica alla decorrenza della pensione del lavoratore.
L’Inps ha specificato che se i requisiti per l’accesso al regime sperimentale sono stati maturati entro il 31 dicembre 2015 è possibile esercitare comunque l’opzione in qualsiasi momento successivo. Si tratta dell’applicazione del principio della cristallizzazione del diritto alla pensione. La lavoratrice che matura i requisiti entro il 31 dicembre 2015 (57 anni e 3 mesi e 35 di contributi), può esercitare l’opzione donna nel 2016, nel 2017, o nel 2018. Ma resta sempre la possibilità di trovare una occupazione alternativa per maturare il requisito Fornero che scongiuri una uscita anticipata penalizzante.