Pensione superstiti: il reddito rilevante ai fini della determinazione della misura da corrispondere al coniuge superstite non è mutato a seguito di un errore formale dell’Inps
Al contrario di quanto il Governo aveva lasciato intuire nelle scorse settimane, la drammatica situazione degli esodati è tutt’altro che in via di risoluzione. Secondo quanto emerge dalle ultime notizie sulle pensioni, la questione dell’ottava salvaguardia esodati potrebbe non essere chiusa definitivamente con la prossima legge di Stabilità.
Il provvedimento, secondo quanto è stato anticipato dal Governo potrebbe riguardare solo una parte dei lavoratori esodati. Continua la battaglia della Rete dei Comitati degli esodati, capeggiata da Francesco Flore, che può contare sull’appoggio di Cesare Damiano.
Mentre gran parte dell’opinione pubblica si arrovella sul prestito pensionistico Ape, ci sono questioni come quella degli esodati, dell’opzione donna e dei superstiti ancora da definire.
Opzione donna
“Non si pagherà più per unificare i contributi, ma ancora non è chiaro se riguarderà anche l’Opzione Donna essendo questa una deroga sperimentale a tempo alla normativa pre Fornero”: lo afferma Iva Pedretti della Spi – Cgil, rispondendo ad un quesito posto da Orietta Armiliato del Comitato Opzione Donna.
In merito allo strumento tecnico che verrà definito per dirimere la problematica, Pedretti spiega che “lo capiremo nei prossimi giorni, confrontandoci nuovamente con il Governo per definire nel dettaglio i punti che sono rimasti in sospeso. Noi ovviamente faremo del nostro meglio”, ha ricordato il sindacalista.
“Intanto Pedretti pone come possibile e non come certa l’eventualità che la misura possa non essere applicata alle donne optanti in virtù della tipologia di pensione che ha natura sperimentale, anche se, al momento, è necessario attendere dettagli e conferme” sottolinea Armiliato.
Pensione dei Superstiti
Il Ministro del Lavoro Poletti intanto chiarisce che il reddito rilevante ai fini della determinazione della misura da corrispondere al coniuge superstite non è mutato a seguito di un errore formale dell’Inps. La questione si riferisce all’errore formale contenuto all’interno della circolare INPS n. 195 del 30 novembre 2015. Con quella circolare l’istituto ha riepilogato i redditi rilevanti per l’accesso o la determinazione della misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse al reddito del beneficiario.
In riferimento alle prestazioni ai superstiti, l’allegato 1 alla Circolare aveva incluso anche gli interessi bancari, postali, i titoli di Stato, ed in generale i proventi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva dell’Irpef. Somme invece che, secondo la legge non devono essere prese in considerazione ai fini del calcolo della quota di reversibilità al superstite.
La circolare
“La circolare – ha detto il Ministro – non ha indotto alcuna modifica nel calcolo dell’importo della pensione di reversibilità, disciplinato dalla legge n. 335 del 1995. La circolare infatti specifica alla tabella 1, rilevanza 11, l’applicazione alle pensioni di reversibilità dell’articolo 1, comma 41, della legga citata, in base al quale ai fini del calcolo si tiene conto unicamente dei redditi del titolare assoggettabili ad Irpef, tra cui non rientrano, a titolo di esempio, gli interessi bancari, postali, i titoli di Stato, ed in generale i proventi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva dell’Irpef.
Il refuso era in realtà contenuto all’allegato 1 alla circolare, ma non ha mai influito sull’erogazione delle pensioni di reversibilità ai superstiti. Come precisato con un comunicato stampa del 28 settembre, le procedure informatiche seguite dall’Istituto, infatti, hanno sempre correttamente applicato le disposizioni di legge” ha concluso Poletti.