Pensioni

Calcolo pensione: sistema contributivo, retributivo e misto

Lavori da diversi anni, e inizi a pensare al momento in cui andrai in pensione. In questo momento si tratta di un periodo della vita che non dà molte certezze, per questo il calcolo pensione diventa fondamentale, fatto per tempo, per capire se avremo un assegno che ci consentirà di vivere dignitosamente e provvedere a noi stessi e alla nostra famiglia. Magari sei ancora in tempo per provvedere a una pensione integrativa, che possa far arrivare la tua rendita complessiva a un livello dignitoso.

Se il tuo cruccio è quanto prenderò di pensione, vuol dire che è giunto il momento di chiarirti le idee. Ma prima di tutto hai bisogno di capire quali sono i criteri di calcolo della pensione che si riferiscono al tuo profilo. Va infatti tenuto presente che criteri cambiano a seconda di una serie di elementi molto diversi per ciascun lavoratore. Innanzitutto il calcolo pensione cambia a seconda dell’anzianità contributiva maturata da ciascun lavoratore al 31 dicembre 1995.

Calcolo pensione, come si fa

 

Per calcolare la pensione bisogna ricorrere al sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità al 31/12/1995. Vale lo stesso discorso anche per coloro che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo. I sistemi retributivo e misto continuano a essere validi per colori i quali sono iscritti al 31/12/1995.

Dal 1° gennaio 2012, anche ai lavoratori in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31/12/1995 dovranno ricorrere al sistema di calcolo contributivo sulla quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il sistema contributivo

Con il sistema contributivo si calcola la pensione per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo.

Coloro i quali vogliono avvalersi di questa possibilità, devono vantare un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995. In questo caso devono disporre, al momento dell’opzione, una anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui 5 successivi al 1995. E’ bene ricordare che questa possibilità non riguarda coloro i quali hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995.

Per effettuare questo calcolo bisogna:

individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati;

calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell’aliquota di computo (33% per i dipendenti; 20% per gli autonomi; vigente anno per anno per gli iscritti alla gestione separata);

determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall’Istat;

applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell’età del lavoratore, al momento della pensione.

Il sistema retributivo

Il sistema retributivo si rivolge a quei lavoratori con anzianità contributive maturate fino al 31/12/2011 dai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.

Chi rientra in questo meccanismo, deve calcolare la propria pensione rapportandola alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi.

Per il calcolo di questo tipo di pensione bisogna considerare tre elementi:

l’anzianità contributiva, è data dal totale dei contributi fino ad un massimo di 40 anni che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;

la retribuzione/reddito pensionabile, è data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno;

l’aliquota di rendimento, è pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il limite (per le pensioni con decorrenza nel 2012 di 44.161 euro annui) per poi decrescere per fasce di importo superiore. Ciò vuol dire che se la retribuzione pensionabile non supera tale limite, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all’80%.

Nel momento in cui si effettua il calcolo della pensione con il sistema retributivo bisogna prendere in considerazione due quote:

Quota A determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, o meglio, delle 260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10 anni (520 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi.

Quota B determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi.

Il sistema misto

C’è anche una terza strada per calcolare la propria pensione: è il sistema misto, riservato a quei lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. Ma si riferisce anche, a partire dal 1° gennaio 2012, anche ai lavoratori con un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.

Se sei un lavoratore con un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 devi calcolare la tua pensione in due modi: una parte viene calcolata secondo il sistema retributivo, per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, mentre l’altra parte con il sistema contributivo, per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1996.

Se sei un lavoratore che può vantare un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995 devi calcolare quanto prenderai di pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 2011 secondo le modalità descritte nel paragrafo relativo al sistema retributivo, e in parte con il sistema contributivo, per l’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012.