Opzione donna: le esclusioni
Non ci sarà l’anticipo della buonuscita per le lavoratrici che esercitano il pensionamento tramite l’opzione donna. La precisazione arriva dall’Inps che mette così la parola fine a dibattiti e dubbi circa una diatriba che riguarda il termine per il pagamento delle rate della liquidazione.
L’Inps conferma quanto già sostenuto con la Circolare 73/2014 e quindi chi ha 57 anni di età e 35 di contribuzione non ha i requisiti sufficienti per avere diritto alla pensione. Dunque non spetta il diritto di avere un anticipo rispetto ai nuovi termini di pagamento della buonuscita previsti dalla legge 147/2013 a partire dal 1° gennaio 2014. Sulle pensioni novità importanti devono necessariamente arrivare a breve.
Il caso riguarda in particolar modo le lavoratrici in possesso dei 57 anni (e 3 mesi) di età e 35 di contributi. Queste lavoratrici avevano esercitato l’opzione per il calcolo contributivo entro il 2013. Il problema è che si erano dimesse dal servizio solo in seguito a questa data chiedendo il pensionamento.
Importante ricordare dunque che le lavoratrici che presentano le dimissioni successivamente al 31 dicembre 2013 non possono fare altro che aspettare 24 mesi dalla cessazione dal servizio per ricevere la prima rata della liquidazione. Non solo: queste lavoratrici saranno anche soggette al nuovo meccanismo della rateazione secondo cui la buonuscita viene erogata in tre tronconi: sino a 50mila euro con la prima rata, la parte eccedente e sino a 100 mila euro dopo altri 12 mesi dalla prima rata; e l’eventuale eccedenza, sopra i 100mila, dopo ulteriori 12 mesi dal pagamento della seconda rata.
L’Inps spiega che “per poter costituire motivo di deroga ai termini di pagamento, introdotti dall’art. 1, comma 22, del decreto legge 138/2011 e dall’art. 1, comma 484, della legge 147/2013, nonché alle modalità di rateizzazione modificate da quest’ultima norma non è sufficiente che le lavoratrici abbiano raggiunto i 57 anni di età ed i 35 anni di contribuzione entro il 12 agosto (o il 31 dicembre per le dipendenti della scuola) 2011 ovvero entro il 31 dicembre 2013, ma occorre che siano cessate dal servizio entro le stesse date, in quanto solo con la cessazione la facoltà dell’opzione può ritenersi esercitata allo scopo di ottenere il diritto alla pensione calcolata secondo il sistema contributivo. La non configurabilità di un autonomo diritto a pensione al raggiungimento dei 57 anni di età connessi ai 35 anni di contributi (in mancanza delle altre condizioni dianzi citate) è confermata dalla natura sperimentale e temporanea dell’opzione in parola che può essere esercitata in tempo utile per l’accesso alla pensione entro e non oltre il 31 dicembre 2015”.