Pensioni

Penalizzazione pensione anticipata Fornero: sistema di disincentivi che riducono la rendita previdenziale

La Penalizzazione Pensione Anticipata è uno strumento del governo per evitare l’eccessivo ricorso da parte di quei lavoratori che non hanno compiuto il 62° anno di età. Con la Riforma Fornero del 2011 è scattato un sistema di disincentivi che riducono la rendita previdenziale.

Con questa penalizzazione pensione anticipata il lavoratore che vuole andare prematuramente in pensione, costituendo così un costo anticipato per lo Stato, vede decurtarsi l’assegno dell’1-2% delle quote retributive della pensione per ciascun anno di anticipo rispetto al 62° anno di età.

Per ovviare ai problemi innescati da questo sistema di disincentivi, ci sono stati nuovi interventi legislativi negli anni successivi, fino al congelamento della riduzione sino al 31 dicembre 2017 (articolo 1, comma 113 della legge 190/2014).

Quindi il meccanismo non vale per le pensioni anticipate con decorrenza dal 1° gennaio 2015. Vale per quei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Il discorso è valido anche nel caso in cui la decorrenza della pensione cada dopo questa data.

Congelamento positivo

Questo congelamento ha favorito quei lavoratori che hanno raggiunto il requisito contributivo entro il 2017, con 42 anni e 10 mesi gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne. Questi ultimi vedono posticipare la liquidazione della pensione ad una data successiva al 31.12.2017 (cfr: Circolare Inps 74/2015).

Penalizzazione, chi riguarda

Chi è interessato allora dalla penalizzazione? La decurtazione dell’assegno resta in vigore per quei lavoratori che maturano i requisiti contributivi dal dal 1° gennaio 2018. Ovviamente nel caso in cui vogliano accedere alla pensione anticipata prima del 62esimo anno di età.

Decurtazione assegno

La decurtazione dell’assegno è stata anche recente oggetto della legge di stabilità 2016 che ha disposto la cancellazione della penalizzazione anche per coloro i quali sono andati in pensione prima del 2015 a partire dai ratei di pensione liquidati dal 1° gennaio 2016.

Sistema retributivo

La penalizzazione riguarda la quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Ciò vuol dire che coloro i quali vantano un’anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, vedono applicare una riduzione sulla quota pensionistica relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011.

Quest’anno la Riforma Pensioni introdurrà, tra le altre, una importante novità costituita dalla cosiddetta RITA, vale a dire la rendita integrativa temporanea anticipata molto vicino ai principi di funzionamento dell’ape, prestito pensionistico anticipato.

Invece chi matura un’anzianità contributiva che rientra sotto i 18 anni al 31 dicembre 1995, con pensione che rientra nel sistema misto, avrà una riduzione sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

Niente taglio invece per chi ha una pensione calcolata con il solo sistema contributivo. Ciò vuol dire che chi ha iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 in poi non subirà tagli.

A quanto ammonta la riduzione dell’assegno?

Ma a quanto ammonta la riduzione? L’importo è dell’1% per ognuno degli ultimi 2 anni che mancano al raggiungimento dei 62. Si sale al 2% per ogni anno mancante al compimento dei 60 anni.

Se l’anno mancante non è completo, la percentuale sarà calcolata in proporzione ai mesi mancanti (es. mancano sei mesi dunque 0,5 %).

Lavoratori quindicenni

Questa particolare forma di accesso pensionistico è riservata a coloro i quali hanno raggiunto l’età pensionabile. La particolarità è che chi dispone del requisito di età, può ritirarsi anche con soli 15 anni di contributi. Ovviamente rientrano in questa categoria solo lavoratori con determinati requisiti: i 15 anni di contributi devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 1992. In alternativa deve esserci autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei contributi prima del 31 dicembre 1992. E’ possibile anche far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni purchè si sia stati occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare. Questa categoria viene chiamata dei lavoratori (o lavoratrici) con attività discontinue. Ultima fetta di lavoratori cui questa formula si riferisce, quella che al 31 dicembre 1992 ha un’anzianità contributiva che, anche aggiungendo i periodi successivi, non raggiungere i 20 anni di contributi.

Circolare Inps

La Circolare Inps di marzo 2016 spiega la situazione che per quel che concerne le penalizzazioni per i lavoratori e le lavoratrici che sono usciti con la massima anzianità contributiva nel sistema misto tra il 2012 ed il 2014 con un’età anagrafica inferiore ai 62 anni. Si tratta di lavoratori per cui è scattata l’applicazione della riduzione dell’1-2% sulle quote retributive dell’assegno per ogni anno di anticipo rispetto alla suddetta età. L’Inps spiega che il comma 299 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 applica questa legge anche ai trattamenti pensionistici anticipati aventi decorrenza negli anni 2012, 2013 e 2014. Per questi trattamenti viene esclusa la penalizzazione, per quel che concerne gli assegni versati dal 1° gennaio 2016. In ragione della decorrenza della norma, la ricostituzione pensionistica avverrà senza riconoscimento di interessi o arretrati per i ratei relativi a periodi precedenti alla data del 1° gennaio 2016.